IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi il giorno 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»; Considerato che l'evento sismico del 14 settembre 2003, ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto; Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della provincia di Bologna e' nominato commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 2. Il commissario delegato individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 14 settembre 2003, ed adotta, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma. 3. Il commissario delegato, ove necessario, puo' avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato. 4. Il commissario delegato, d'intesa con il presidente della regione Emilia-Romagna, assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi sismici.