IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  2003,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  in  ordine  agli  eventi  sismici  verificatisi  il giorno
14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
  Considerato   che   l'evento  sismico  del  14 settembre  2003,  ha
provocato   gravi   danni,   diffusi  in  tutta  l'area  territoriale
ricompresa   nella   citata  dichiarazione  di  stato  di  emergenza,
interessando  vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno
subito gravi lesioni;
  Ravvisata   la   necessita'   di  disporre  l'attuazione  di  primi
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;
  Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.

  1. Il presidente della provincia di Bologna e' nominato commissario
delegato  e  provvede  all'attuazione  ed  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alla presente ordinanza.
  2. Il commissario delegato individua i territori dei comuni colpiti
dagli  eventi sismici del 14 settembre 2003, ed adotta, entro novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi
straordinari  per  il ripristino degli edifici e delle infrastrutture
danneggiate,  e  per  la  ricostruzione  degli immobili distrutti dal
sisma.
  3.  Il  commissario  delegato,  ove  necessario,  puo' avvalersi di
soggetti  attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori
di  intervento,  sulla  base  di  specifiche direttive ed indicazioni
impartite dal medesimo commissario delegato.
  4.  Il  commissario  delegato,  d'intesa  con  il  presidente della
regione  Emilia-Romagna,  assicura  il  coordinamento  della gestione
degli  interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti
su ambiti territoriali gia' interessati da altri eventi sismici.